Non tutte le disposizioni normative involgenti i VAM possono ritenersi coinvolte e travolte dall pronuncia della Corte Cost. n. 181 del 2011, dovendo, in particolare, ritenersi sopravvissute quelle concernenti l’indennità aggiuntiva ad essi parametrata, in quanto tali disposizioni sono dotate di funzione riparatrice autonoma rispetto all’indennità di esproprio, essendo poste a tutela di diritti, quale quello al lavoro – pure contemplati dall’ordinamento giuridico ed aventi rilevanza costituzionale – diversi da quello di proprietà involto dalla pronuncia caducatoria della Consulta.