L’indennizzo del deprezzamento del fondo conseguente alla percezione del pericolo di un danno alla salute che può derivare dai campi elettromagnetici prodotti dall’elettrodotto e che viene ad incidere sul valore della proprietà soggetta all’asservimento, e alla parte residua, in seguito alla espropriazione e alla realizzazione dell’opera pubblica, presuppone l’acquisizione di una prova che, se pure non richiede l’accertamento in concreto della lesione della salute, tuttavia non può ritenersi acquisita come effetto automatico della costruzione dell’elettrodotto, occorrendo invece la dimostrazione che, nel caso concreto, la presenza di un campo di forze elettromagnetiche ha comportato una documentata diminuzione di valore della proprietà che sia riferibile alla percezione di un pericolo per la salute.