Ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione di aree sprovviste di destinazione urbanistica per l’avvenuta decadenza del vincolo di inedificabilità, non rivive la condizione urbanistica preesistente, ma si applica la disciplina transitoria prevista dalla norma di salvaguardia di cui all’art. 4, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n.10, cosicché agli effetti dell’accertamento del valore del fondo va applicato il criterio della edificabilità di fatto attraverso l’accertamento del valore delle aree contigue, verificando la eventuale presenza delle opere di urbanizzazione e di eventuali edifici, appurandone la tipologia costruttiva e la qualità media. In assenza dell’edificabilità di fatto, il valore del fondo sarà stimato applicando la suddetta norma di salvaguardia.