La previsione dell’art. 40.1, laddove impone di tener conto dell’azienda agricola nella determinazione dell’indennità di espropriazione, non comporta che siano indennizzabili tutte le conseguenze pregiudizievoli dovute al ridimensionamento dell’attività imprenditoriale, che non è in sé oggetto di espropriazione, e quindi, alla diminuita attitudine al fine di lucro cui essa era destinata, ma comporta che l’indennizzo debba comprendere il ristoro del pregiudizio arrecato all’attività aziendale agricola esercitata sul terreno espropriato; di quel pregiudizio avente, cioè, una diretta incidenza sul fondo – sia su quello ablato che su quello residuo – che ne integri un danneggiamento materiale o ne alteri le condizioni di utilizzazione o di godimento, e si risolva sul piano economico in un’effettiva diminuzione del valore venale del bene “unitario” su cui si svolgeva l’azienda agricola.