L’approvazione del PEEP o del PIP non può essere in contrasto con un precedente strumento urbanistico generale, di cui costituisce attuazione nella versione originaria o in quella modificata dal piano stesso che ha, appunto effetto di variante, a natura conformativa. Il fatto stesso, quindi, che un terreno sia compreso nel piano attuativo è di per sé elemento giustificativo del carattere edificatorio legale del terreno medesimo, sia pur nei limiti che il piano consente in base ai previsti indici di fabbricabilità territoriale, che definiscono il complessivo carico di edificazione che può gravare su di una zona territoriale omogenea, al lordo degli spazi pubblici, che ogni tipo di strumento urbanistico deve prevedere. Nel contesto di un piano di tal fatta l’edificabilità dell’area va commisurata ai predetti indici medi di fabbricabilità, ed a prescindere dalla distribuzione delle strutture nell’ambito dei singoli lotti.