Preferibile il metodo sintetico comparativo

Nel nuovo contesto normativo che ha ripristinato il criterio del valore di mercato, torna di attualità il principio secondo cui per determinare detto valore il metodo di stima sintetico-comparativo è quello che più di ogni altro risponde ai criteri di legge, a norma dei quali occorre accertare quale sarebbe stato presumibilmente il prezzo del bene espropriato alla data di riferimento, in base al punto di incontro della domanda e dell’offerta di beni similari, quale che ne fossero le ragioni. Di fronte alla realtà del mercato, quindi, diventa del tutto irrilevante accertare, facendo ricorso al criterio analitico-ricostruttivo, il prezzo che, indipendentemente dall’andamento del mercato, l’acquirente sarebbe stato disposto a sborsare per l’acquisto del terreno, in base alle costruzioni che su di esso avrebbe potuto realizzare in un certo periodo di tempo e nel rispetto della legge. Ne consegue che, stante il carattere assorbente del criterio sintetico-comparativo, il giudice di merito che se ne avvalga non è tenuto a motivare le ragioni della sua preferenza rispetto a quello, del tutto sussidiario, analitico-ricostruttivo.

(Sentenza integrale)