La corretta redazione dei VAM comporta l’obbligo di sentire i Comuni interessati (e non solo le organizzazioni sindacali agricole); la necessità di un’istruttoria adeguata, che prenda a confronto i dati di più Province limitrofe; l’obbligo di una motivazione specifica, frutto di un’accurata indagine sul prezzo dei terreni agricoli, che fornisca una giustificazione degli eventuali aumenti di valore previsti e che dia conto delle fonti da cui sono stati attinti i dati e le informazioni sui predetti aumenti di valore.
TAR Veneto, Sezione I, sentenza n.806 del 29/08/2017
Relatore : Pietro De Berardinis
Presidente : Maurizio Nicolosi
Oggetto:
giudizio –> impugnazione –> VAM –> legittimazione ad impugnare
Sintesi:
Impugnazione dei VAM: legittimata passiva è la Regione.
Estratto:
« Ritenuto, ancora in via preliminare, di dover precisare, alla luce del chiaro dettato dell’art. 41 del d.P.R. n. 327/2001, che l’istituzione della Commissione competente alla determinazione dei valori dell’indennità definitiva di esproprio è potere attribuito dalla legge all’Amministrazione regionale, venendo detta Commissione articolata su base provinciale solo per ragioni di più agevole vicinanza alle esigenze locali; Ritenuto, pertanto, che nella vicenda in esame legittimata passivamente a resistere in giudizio sia la Regione Veneto, quale Ente a cui è riferibile l’attività della citata Commissione, dovendosi, perciò, respingere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla predetta Regione nelle sue difese e dovendosi, invece, accogliere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla Provincia di Verona; »
Oggetto:
indennità di espropriazione e di occupazione –> indennità di esproprio –> aree non edificabili –> VAM –> criteri di determinazione
Sintesi:
La corretta redazione dei VAM comporta l’obbligo di sentire i Comuni interessati (e non solo le organizzazioni sindacali agricole); la necessità di un’istruttoria adeguata, che prenda a confronto i dati di più Province limitrofe; l’obbligo di una motivazione specifica, frutto di un’accurata indagine sul prezzo dei terreni agricoli, che fornisca una giustificazione degli eventuali aumenti di valore previsti e che dia conto delle fonti da cui sono stati attinti i dati e le informazioni sui predetti aumenti di valore.
Estratto:
« – con la sentenza di questo Tribunale n. 1089/2004 cit., mediante cui è stata annullata la precedente tabella, sono state dettate talune prescrizioni, alle quali la P.A. avrebbe dovuto attenersi in fase di rinnovazione del procedimento ed in specie: l’obbligo di sentire i Comuni interessati (e non solo le organizzazioni sindacali agricole); la necessità di un’istruttoria adeguata, che prenda a confronto i dati di più Provincie e non della sola Provincia di Vicenza; l’obbligo di una motivazione specifica, frutto di un’accurata indagine sul prezzo dei terreni agricoli, che fornisca una giustificazione degli aumenti di valore previsti e che dia conto delle fonti da cui sono stati attinti i dati e le informazioni sui predetti aumenti di valore; – orbene, il provvedimento impugnato ha senz’altro disatteso le ora viste prescrizioni; – in dettaglio, quanto all’obbligo di sentire i Comuni interessati, lo stesso non può ritenersi assolto con le modalità che si evincono dall’impugnato verbale del 31 maggio 2004 (acquisizione, tramite l’A.N.C.I., di una nota del Comune di Zimella), poiché in tal maniera non sono stati adeguatamente evidenziati gli interessi di cui sono portatori i Comuni della Provincia; – è sufficiente considerare, sul punto, che né la Regione, né la Coldiretti Verona hanno contestato l’asserzione dell’Ente ricorrente, per cui il Comune di Zimella e quello di Verona appartengono a regioni agrarie diverse. Del resto, è fatto notorio (utilizzabile nel processo amministrativo: v. T.A.R. Toscana, Sez. II, 20 aprile 2010, n. 986; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 9 marzo 2004, n. 826) che Zimella disti da Verona circa 40 chilometri; – quindi, anche a voler sostenere che per sentire i rappresentanti dei Comuni (come prescritto dalla sentenza n. 1089/2004 cit.) bastasse il tramite dell’A.N.C.I., le insufficienze del sub-procedimento istruttorio posto in essere dall’A.N.C.I. si riflettono sull’istruttoria della Commissione, denotandone la carenza sotto il profilo ora analizzato e viziando le tabelle impugnate; – in secondo luogo, la Commissione provinciale ha persistito nel prendere in considerazione i dati soltanto della Provincia di Vicenza (richiamati dal Comune di Zimella) e non delle altre Provincie limitrofe a quella di Verona (Padova, Rovigo). L’omissione appare tanto più illegittima, giacché la suddetta prescrizione è rimasta del tutto obliata, ancorché espressamente contenuta nella sentenza n. 1089 cit.; – l’atteggiamento serbato al riguardo dalla Commissione appare scarsamente comprensibile, ove si consideri che nella memoria finale la difesa regionale sottolinea l’imbarazzo e le difficoltà in cui si troverebbe l’Amministrazione regionale, la quale deve tutelare, da un lato, l’interesse dei Comuni, quali Enti esproprianti, a contenere la spesa pubblica, dall’altro, l’interesse dei soggetti espropriati a ricevere una giusta indennità, in conformità alla legge (art. 834 c.c.): interesse, quest’ultimo, che nel caso di specie rischierebbe di essere mortificato dalla sperequazione sussistente tra i valori agricoli medi del territorio della Provincia di Vicenza e quelli del territorio della Provincia di Verona. Tale circostanza, ad avviso del Collegio, tanto più avrebbe imposto – ed impone tuttora – di confrontare i dati anche con i valori agricoli medi delle altre Province viciniori, onde individuare con maggiore precisione le cause della lamentata sperequazione e in specie se essa dipenda davvero dalla (pretesa) sottovalutazione dei valori agricoli medi nella Provincia di Verona; – donde la sussistenza del vizio di difetto di istruttoria anche sotto il profilo ora riferito; – da ultimo, è chiaro che il suesposto difetto di istruttoria inficia, altresì, la motivazione delle tabelle impugnate, atteso che la mancata acquisizione del parere dei Comuni ed il mancato confronto con i dati delle altre Province viciniori non consentono di ricostruire con esattezza l’iter logico seguito dalla Commissione nel fissare per il territorio della Provincia di Verona, per il 2004, valori agricoli medi nuovi e ben più elevati rispetto a quelli previsti per il 2003; – se ne evince, in conclusione, la fondatezza di tutte le doglianze dedotte dal Comune di Verona, in quanto, anche dopo la riedizione del potere amministrativo conseguita alla sentenza n. 1089/2004 cit., persistono nell’attività della Commissione le carenze di istruttoria e di motivazione sanzionate da detta sentenza; »