Ai fini della liquidazione dell’indennità dovuta in caso di espropriazione per pubblica utilità, la determinazione del valore del fondo è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e compete perciò a lui scegliere, in conformità ai migliori suggerimenti della dottrina estimativa, se utilizzare il metodo analitico-ricostruttivo, teso ad accertare il valore di trasferimento del fondo o il metodo sintetico-comparativo, volto invece a desumere dall’analisi del mercato il valore commerciale attraverso il riferimento alle aree omogenee. Il giudice di merito nel far ciò, non può deflettere dal fondamentale principio che vincola il serio ristoro dovuto in forza dell’art. 42 Cost. al valore di mercato del bene, criterio che non può essere surrogato da impropri riferimenti all’equità.