La volumetria, anche inespressa, di cui tener conto ai fini del calcolo del valore di mercato di un fabbricato va identificata in quella legittimamente consentita al netto dell’incidenza del vincolo espropriativo. Pertanto, nella determinazione del valore dell’immobile, non deve tenersi conto della maggiore volumetria conseguente alla formazione del comparto, in quanto strumento a carattere attuativo che non costituisce variante delle previsioni urbanistiche sovraordinate dei suoli che lo compongono, in conformità del principio generale, già sancito dalla L. n. 2359 del 1865, art. 42, e ribadito dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 32 secondo il quale ai fini del calcolo dell’indennità non bisogna considerare i vantaggi che conseguono direttamente dall’opera di pubblica utilità cui l’espropriazione è diretta.