L’indennità aggiuntiva spettante al fittavolo deve essere sempre commisurata al valore agricolo medio, non potendosi predicare, stante la destinazione edificatoria eventualmente assunta dal terreno, una somma uguale a quella liquidata – o comunque spettante – al proprietario, pari al valore edificatorio di mercato del fondo, spettando al coltivatore del fondo diverso dal proprietario la mera compensazione del sacrificio sopportato a causa della definitiva perdita del terreno in ragione dell’utilizzo che ne faceva e che non è più possibile a causa dell’esproprio. Sicché il danno derivante da un esproprio di un fondo al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante non può essere commisurato ad un uso edificatorio dello stesso ma deve restare ancorato alla mancata utilizzazione agricola del fondo.