Il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato rientra nell’unica indennità d’espropriazione, che, per definizione, riguarda l’intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua derivata dalla parziale ablazione del fondo, sia essa agricola o edificabile, non essendo concepibili, in presenza di un’unica vicenda espropriativa, due distinte somme, imputate l’una a titolo di indennità d’espropriazione e l’altra a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento subito dai residui terreni.