In linea generale, pur se il criterio dell’edificabilità di fatto non risulti totalmente bandito – essendone anzi, in funzione della necessità di legare la determinazione dell’indennizzo all’effettivo valore di mercato del bene, talora doveroso l’impiego -, dovendo perciò la misura dell’indennità o del risarcimento del danno essere commisurata all’integrale valore di mercato del suolo, sulla base delle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell’area in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del territorio, l’unico criterio discretivo a cui fare appello è rappresentato dall’edificabilità legale. Accordare rilevanza alla cd. vocazione edilizia si pone apertamente al di fuori di questo quadro di principi.