In mancanza della stima definitiva dell’indennità, non opera il termine di trenta giorni per proporre l’opposizione alla stima, avendo l’interessato, una volta emanato il provvedimento ablativo, la facoltà di agire immediatamente in giudizio per proporre una domanda che non va qualificata come opposizione alla stima, ma che impone alla Corte d’appello di determinare la giusta indennità, ai sensi dell’art. 42 Cost., senza necessità di attendere la liquidazione dell’indennità in sede amministrativa e prescindendo dalla congruità dell’indennità provvisoria offerta e dai criteri di calcolo ivi utilizzati.