Il mancato pagamento dell’indennità è danno erariale

Il rapporto causale tra il comportamento omissivo dei Sindaci e l’avverarsi dell’occupazione illegittima, da ricostruire alla stregua dei principi espressi dagli artt. 40 e 41 c.p., non rimane eliso dalla sopravvenuta dichiarazione di dissesto. Nella concatenazione degli eventi ha assunto valenza concausale il non aver portato a termine l’iter espropriativo; la circostanza appare dotata di piena efficienza deterministica rispetto alla causazione dell’evento dannoso – costituito dall’illecita appropriazione del fondo privato – esponendo l’Ente locale alla relativa richiesta risarcitoria, maggiorata dei relativi interessi e delle spese di giudizio. Le obbligazioni accessorie, infatti, sono da considerare, a loro volta, conseguenze immediate e dirette dell’evento dannoso, imputabili ex artt. 1223 e 1227 c.c.

(Sentenza integrale)