È stato presentato al Ministero delle Infrastrutture un importante progetto di riforma del dPR 327/2001. Soggetto promotore dell’iniziativa è il Coordinamento Nazionale delle Commissioni Provinciali Espropri (CNCPE).
Il progetto ha preso le mosse da un incontro avvenuto a Roma in data 5 ottobre 2016 di una delegazione del CNCPE con il Vice Ministro delle Infrastrutture, sen. Riccardo Nencini, ed è frutto di un anno di lavoro.
Le principali linee guida del progetto sono state anticipate ad un convegno nazionale del dicembre 2016, durante il quale è stata proposta la costituzione di un tavolo tecnico con funzioni consultive e la disponibilità a raccogliere adesioni per la partecipazione allo stesso. Al tavolo tecnico convocato dal CNCPE hanno partecipato soggetti espropriatori e rappresentanti degli espropriati. Il lavoro, di cui il CNCPE si assume la titolarità, si è perfezionato nella sua veste conclusiva tenendo conto, ove ritenuto possibile, delle indicazioni e delle osservazioni pervenute dal tavolo, coordinate e armonizzate dal Comitato Scientifico.
Ne è risultata una organica e profonda risistemazione della materia, di alto profilo, estremamente innovativa nella direzione della razionalizzazione, dell’efficientamento e del miglioramento qualitativo dell’azione amministrativa, potenziando nel contempo equità, trasparenza, prevedibilità e razionalità del procedimento, in un attento bilanciamento degli interessi di tutte le parti coinvolte.
Gli elementi qualificanti della riforma sono numerosissimi.
Il principale è l’introduzione di un elenco nazionale di esperti dell’espropriazione, con obbligo di formazione annuale, al quale debbono essere iscritti tutti coloro che si occupano della materia, ivi compresi c.t.u., c.t.p. e tecnici della terna ex art. 21.
Le Pubbliche Amministrazioni risultano ampiamente facilitate dal nuovo iter amministrativo delineato.
In particolare (gli articoli tra parentesi si riferiscono alle disposizioni della riforma):
- non è prevista alcuna procedura né indennità di esproprio per la realizzazione di opere di pubblica utilità nel sottosuolo a tale profondità da non creare concreto pregiudizio al proprietario superficiario (art 1 comma 1 bis);
- è disciplinata la possibilità di ausilio della forza pubblica (art. 2 comma 1-quater);
- la notifica o la comunicazione di ogni atto mediante modalità telematiche (cassetto e fascicolo online di cui all’art. 6 comma 11) comporta una considerevole riduzione dei costi sia in termini di spese che di incombenze materiali gravanti sul personale pubblico;
- i piccoli Comuni possono avvalersi degli organi regionali per espletare le procedure di propria competenza (art. 6 comma 4 bis);
- l’abrogazione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità di cui all’art. 14 rappresenta un ulteriore motivo di risparmio di denaro pubblico;
- è velocizzata e meglio definita la procedura di accesso ai fondi (art. 15);
- il decreto di sospensione della procedura (art. 17 comma 1 ter) e la conseguente possibilità di allungare i termini di efficacia sia del vincolo preordinato all’espropriazione sia della dichiarazione di pubblica utilità rappresentano un evidente vantaggio per la P.A. per mantenere il procedimento nell’alveo della legittimità amministrativa, così come la possibilità di revocare il decreto di esproprio, pur nell’ambito di rigide condizioni fissate per superarne gli aspetti controversi (art. 8 comma 4), rappresenta un’ancora di salvezza per le amministrazioni che hanno espropriato ma si trovano impossibilitate a realizzare l’opera;
- la prevista possibilità di un’unica fase partecipativa ex art.li 11 e 16 (art. 19 comma 7) rappresenta un ulteriore motivo di snellimento, razionalizzazione e risparmio;
- la possibilità di poter disporre dell’occupazione anticipata nell’ambito della procedura ordinaria (art. 20 comma 6) rende certi i tempi di consegna delle aree alle imprese appaltatrici con ogni beneficio derivante dalla garanzia dell’apertura del cantiere;
- la previsione dell’obbligo del pagamento unicamente dell’indennità definitiva ossia non più contestabile (art. 28 comma 1) nonché la possibilità di ottenere la restituzione delle somme depositate in caso esse non siano più dovute (art. 26 comma 6), evita la immobilizzazione infruttuosa di finanziamenti pubblici;
- la previsione di una decurtazione dell’indennità di esproprio in caso di presenza di rifiuti in situ (art. 31 comma 2 ter) rileva sia ai fini del risparmio di denaro pubblico sia come effetto deterrente;
- l’abrogazione dell’istituto della cessione volontaria (art. 45), inutile doppione del decreto di esproprio, evita l’irrazionale aumento degli oneri espropriativi in capo alle Autorità esproprianti;
- la rilevante diminuzione dell’entità dell’indennità di occupazione (art. 50 comma 1), ora stabilito addirittura nell’8,33% dell’indennità di esproprio, consente – rimanendo entro parametri di congruità costituzionale – un formidabile risparmio di risorse pubbliche, stante l’universale e sistematico ricorso alle occupazioni;
- l’eliminazione del limite del cd. divieto di reformatio in peius (art. 54 comma 3 bis) rappresenta, oltre ad una razionalizzazione della logica processuale che sorregge la determinazione giudiziale dell’indennità, un aiuto oggettivo alla Pubblica Amministrazione, spesso vittima di tale meccanismo.
Del pari, il livello di garanzia della sfera giuridica del soggetto privato, destinatario del provvedimento ablativo, risulta notevolmente migliorato sia in termini di partecipazione al procedimento e di tutele giurisdizionali sia per quanto attiene alla definizione del controvalore del bene ablato. In particolare:
- la notifica o la comunicazione di ogni atto mediante modalità telematiche (cassetto online di cui all’art. 6 comma 11) comporta immediatezza delle comunicazioni, facilità di reperimento e archiviazione degli atti del procedimento;
- il fascicolo online (art. 6 comma 11) innalza il livello di trasparenza e semplifica l’accesso agli atti;
- l’avviso della conclusione del procedimento (art. 7 comma 3) contribuisce a dare certezza ai soggetti convolti dall’espropriazione;
- l’importo minimo incontestabile (art. 8 bis) consente di dare concreta attuazione ai principi costituzionali garantendo il pagamento di una somma certa, prima dell’ablazione, in attesa della esatta quantificazione dell’indennità definitiva;
- l’aumento dei destinatari (da 50 a 300) quale condizione per il ricorso da parte dell’espropriante alle costose e inefficaci comunicazioni impersonali o di massa, in luogo delle comunicazioni personali (art. 11 comma 2), oltre a ridurre i costi pubblicitari per le amministrazioni, garantisce con maggior incisività il diritto del destinatario della comunicazione di averne piena ed effettiva conoscenza;
- la comunicazione in merito allo stato della procedura espropriativa e ai tempi dell’esproprio di cui all’art. 17 comma 3 contribuisce a rendere edotto il destinatario e a delineare, in maniera trasparente, il successivo iter amministrativo;
- è prevista l’inefficacia dell’atto di determinazione dell’indennità in mancanza della fase partecipativa di cui all’art. 17 (art. 20 comma 4);
l’aumento dei destinatari da 50 a 300 (art. 22 comma 2 lett. b) per consentire l’emanazione del Decreto di esproprio accelerato ex art. 22, limita il ricorso a tale procedimento speciale, fortemente lesivo delle prerogative dei proprietari; - è prevista l’indennità di occupazione per ogni tipo di occupazione, anche per quella autorizzata dal proprietario (art. 24 comma 3 bis);
i termini per il pagamento dell’indennità sono stati ridotti (art. 26 comma 10); - all’art. 31 è stato espressamente previsto il rimborso dei costi di trasloco, rimozione, smontaggio e trasporto (comma 2 bis) del cd. soprassuolo e che l’esercizio dello ius tollendi non comporta una diminuzione dell’indennità (comma 3);
- è previsto un incentivo economico per la rapida e bonaria definizione (art. 32 bis);
- l’indennità di esproprio deve tener conto anche di eventuali avvicendamenti colturali, incolto rotazionale ecc. (art. 40 comma 1);
è espressamente previsto il cd. tertium genus (art. 40 comma 1 bis);
è fatto divieto di discriminazione delle persone giuridiche (art. 40 comma 4); - la costituzione della Commissione regionale per le espropriazioni (art. 41 comma 6) è garanzia della conclusione dell’iter amministrativo;
sono previsti gli interessi sull’indennità aggiuntiva per il periodo intercorrente tra l’occupazione e l’emanazione del Decreto di esproprio (art. 42 comma 3); - in caso di occupazione illegittima, anche a scopo deterrente, il pregiudizio non patrimoniale previsto forfettariamente è stato sensibilmente aumentato (art. 42 bis comma 1), e il parametro indennitario nell’acquisizione coattiva sanante viene logicamente esteso a tutte le poste economiche che sarebbero state riconosciute in caso di procedura regolare;
- è prevista una specifica indennità per il pregiudizio delle attività economiche (art. 44 bis comma 2) e un particolare contributo per la dematerializzazione della procedura (art. 6 DM);
- è prevista e forfetizzata l’indennità da reiterazione del vincolo (art. 39 comma 2) prima sostanzialmente indimostrabile da parte del proprietario, in spregio ai principi enunciati dalla Consulta (sentenze 55/1968 e 179/1999);
- in caso di richiesta giudiziale dell’indennità viene chiaramente individuata, tra i legittimati passivi, la Pubblica Amministrazione che ha dichiarato le opere di pubblica utilità, al fine di dare certezza all’ex proprietario di ottenere il controvalore economico del bene ablato (art. 54 comma 3);
- gli oneri della verifica ipocatastale prodromica alla attestazione della piena e libera proprietà del bene sono posti a carico del beneficiario dell’esproprio (art. 26, comma 2), l’anticipo dei costi della terna da parte del beneficiario dell’esproprio (art. 21, comma 6);
- in caso di accesso ai fondi, od occupazione temporanea degli stessi, sono state previste garanzie per i proprietari in caso di pregiudizi (artt. 15, 49).
Numerose altre, e di grande rilievo, sono le modifiche che hanno razionalizzato l’iter amministrativo, portandolo ad un più elevato grado di trasparenza e certezza.
Tra le tante si segnala una più chiara regolamentazione delle ordinanze contingibili ed urgenti per interventi di somma urgenza (articoli 15, ultimo comma, e 49, ultimo comma); la nuova disciplina della demanializzazione naturale e la possibilità di adeguare in via amministrativa gli assetti proprietari al normotipo (art. 1, comma 1 ter); il principio di sussidiarietà dell’esproprio con gli strumenti di diritto comune (art. 2); la sdemanializzazione in sede di conferenza di servizi (art. 4, comma 1); la possibilità di trasferimento a titolo gratuito o simbolico di terreni tra Pubbliche Amministrazioni (art. 4 comma 2 bis); l’eliminazione di tornate di notifiche superflue come quella dell’articolo 21, comma 2; la reintegrazione nel possesso in maniera automatica dopo lo scadere dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (art. 22 comma 7); il coordinamento tra l’accesso ai fondi privarti e l’occupazione temporanea degli stessi (art. 15, comma 1 ter); la messa a punto di un nuovo più agevole rito degli irreperibili, sconosciuti e respingenti (art. 3bis e seguenti) e l’introduzione della banca dati degli irreperibili (art. 8 DM); un generale riordino del regime delle comunicazioni e di consegna degli atti (art. 3 bis); la radicale razionalizzazione delle procedure di pagamento e deposito (art. 26) con semplificazioni in caso di diritti minimi di terzi (art. 26, comma 3) e drastica riduzione delle incombenze e dei costi pubblicitari (art. 26, comma 7); la completa riorganizzazione del collegio dei tecnici e delle commissioni provinciali (art. 21 e articoli 13,14 e 15 DM); la codificazione della documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene (art. 12 DM); l’introduzione della Camera di Compensazione degli Espropri con funzioni deflattive del contenzioso e di Alternative Dispute Resolutions, nonché di monitoraggio delle occupazioni illegittime (art. 16 DM); la disciplina, rigorosa e dettagliata, del più importante documento in tutta la procedura espropriativa: il piano particellare di esproprio, sulla cui corretta redazione si gioca il buon esito della procedura (art. 11 DM).
Meritevole di attenzione è infine l’introduzione di interessanti sinergie con il sistema privato di credito, che può essere chiamato a investire le somme immobilizzate in attesa della definizione dell’iter espropriativo o a erogare risorse per gli espropri e le stesse opere pubbliche, secondo un nuovo modello finanziario e di investimento (art. 19 DM).
Vedremo ora se e come il ministero riterrà di dare seguito alla proposta, e come sarà gestita l’inevitabile reazione che la proposta stessa, come detto estremamente innovativa, potrà suscitare.