La fascia di rispetto non è indennizzabile

Il vincolo di inedificabilità derivante dalla fascia di rispetto cimiteriale, ancorché reso concretamente applicabile in conseguenza della destinazione di interesse pubblico data alla parte sottratta al privato, non arreca ai proprietari in via specifica alcun deprezzamento del quale debba tenersi conto in sede di determinazione del valore dell’immobile, facendo difetto il nesso di causalità diretto sia con l’ablazione, sia con l’esercizio del pubblico servizio cui l’opera è destinata.

Corte di Cassazione, Sezione I civile, ordinanza n.19757 del 09/08/2017
Relatore: Maria Giovanna Concetta Sambito
Presidente: Maria Cristina Giancola

Oggetto:
giudizio –> successione di leggi

Sintesi:
In ipotesi di successione di leggi, l’incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti, che configura una fattispecie di abrogazione tacita ai sensi dell’art. 15 preleggi, si verifica quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dalla applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l’inosservanza dell’altra. Se, dunque, l’abrogazione per incompatibilità (o tacita o implicita) in tanto può ricorrere in quando risulti un oggettivo contrasto tra norma successiva e norma precedente tale da rendere impossibile la loro contemporanea applicazione.

Oggetto:
vincoli urbanistici ed edificabilità –> fasce di rispetto e distanze legali –> fasce di rispetto –> cimiteriale –> inderogabilità

Sintesi:
Il vincolo di inedificabilità previsto dalla legge per le fasce di rispetto cimiteriali non può essere derogato dai piani urbanistici, in considerazione del sistema di gerarchia delle fonti, ma solo nei casi e nei modi contemplati dalla stessa legge all’art. 338 cit., commi 1 e 5 (quest’ultimo come modificato dalla L. 17 agosto 1957, n. 983, art. 1) del R.D. n. 1265 del 1934, a tutt’oggi non abrogato, configuranti uno specifico procedimento che, pure in considerazione della tipicità degli atti amministrativi, non si presta ad esser sostituito in via esegetica dal procedimento di adozione e variazione urbanistica.

Estratto:
« 4. Il primo motivo è infondato. E’ stato più volte ribadito da questa Corte (cfr. Cass. SU n. 18038 del 2008 e giurisprudenza ivi richiamata) che, in ipotesi di successione di leggi, l’incompatibilità tra le nuove disposizioni e quelle precedenti, che configura una fattispecie di abrogazione tacita ai sensi dell’art. 15 preleggi, si verifica quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicchè dalla applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l’inosservanza dell’altra. Se, dunque, l’abrogazione per incompatibilità (o tacita o implicita) in tanto può ricorrere in quando risulti un oggettivo contrasto tra norma successiva e norma precedente tale da rendere impossibile la loro contemporanea applicazione, la suggestiva tesi dell’abrogazione tacita del T.U. del 1934, art. 338 prospettata dal ricorrente, non può essere condivisa, in quanto le disposizioni in tesi violate non disciplinano, in alcun modo, il tema dell’estensione della fascia di rispetto cimiteriale, nè le modalità per la sua riduzione, che sono a tutt’oggi regolate dall’art. 338 e che all’epoca dei fatti erano consentite mediante uno specifico procedimento che, pure in considerazione della tipicità degli atti amministrativi, non si presta ad esser sostituito in via esegetica dal procedimento di adozione e variazione urbanistica (che in sè costituisce esercizio del potere di pianificazione territoriale) e che è stato, in effetti, modificato solo con la L. n. 166 del 2002. Contro l’abrogazione tacita della disposizione, nella parte in cui individua l’organo legittimato a disporla ed il relativo procedimento, milita, anche, il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 28, di approvazione del regolamento di polizia mortuaria, che, nonostante emanato in epoca ben successiva all’entrata in vigore dei corpi normativi invocati in ricorso, ha continuato a far rinvio, per il tramite dell’art. 57, al testo unico delle leggi sanitarie (ovviamente nel testo all’epoca vigente), art. 338 ed ha riaffermato il precetto che impone il distacco dei cimiteri dall’abitato mediante la zona di rispetto prevista dalla menzionata norma. 5. L’affermata natura meramente ricognitiva della modifica all’art. 338 apportata dalla menzionata L. n. 166 del 2002, è, dunque, infondata: essa non tiene conto, tra l’altro, del testo normativo, che affida, bensì, al consiglio comunale (in precedenza, solo, proponente) di derogare il distacco di 200 metri lineari dall’abitato (distacco che riafferma, al comma 1 e le cui violazioni sanziona al comma 3), al fine della costruzione di nuovi cimiteri o dell’ampliamento di quelli esistenti (comma 4), ovvero per dare esecuzione ad un’opera pubblica o un intervento urbanistico (comma 5), ma previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, e cioè, ancora una volta, mediante uno specifico procedimento che non può ritenersi implicito nella redazione di una variante di piano,(in concreto l’unica approvata dalla Regione è quella del 1980) alla quale i ricorrenti affidano l’ipotizzata riduzione della distanza del loro fondo dal cimitero. 6. Va, quindi, data continuità alla sentenza di questa Corte n. 13676 del 1991, già citata dai giudici del merito ed a torto ritenuta non aderente al caso di specie, dovendo riaffermarsi, in relazione al testo normativo vigente ratione temporis, che “il vincolo di inedificabilità previsto dalla legge per le fasce di rispetto cimiteriali non può essere derogato dai piani urbanistici, in considerazione del sistema di gerarchia delle fonti, ma solo nei casi e nei modi contemplati dalla stessa legge all’art. 338 cit., commi 1 e 5 (quest’ultimo come modificato dalla L. 17 agosto 1957, n. 983, art. 1) i quali prevedono, rispettivamente, il potere del prefetto, all’esito di appositi procedimenti, di autorizzare l’ampliamento di cimiteri a meno di duecento metri da preesistenti centri abitati ovvero di ridurre la fascia di rispetto”. 7. Tanto basta ad escludere la fondatezza del secondo motivo, non potendo non rilevarsi che: a) la questione dell’efficacia delle delibere, ancorchè in tesi affette da vizi di legittimità, ed i limiti al potere della loro disapplicazione è un tema d’indagine che non è stato affrontato in sede di merito e, per la sua novità, è inammissibile in questa sede di legittimità; b) la deduzione, ad ogni modo, non tiene conto che la distanza posta dalla disposizione in esame comporta un vincolo legale, assoluto, di inedificabilità che s’impone ex se, con efficacia diretta ed immediata, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici (ed a fortiori da comportamenti delle parti), strumenti che non sono idonei ad incidere sulla esistenza o sui limiti dello stesso, proprio per la compresenza di molteplici interessi che tale fascia di rispetto intende tutelare, e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione ed alla sepoltura, nel mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale (Cons. St., 9 marzo 2016, n. 949; Cass. n. 26326 del 2016). »

Oggetto:
vincoli urbanistici ed edificabilità –> fasce di rispetto e distanze legali –> nozione e natura

Sintesi:
La sussistenza del vincolo legale d’inedificabilità discendente dalla fascia di rispetto cimiteriale, ha carattere conformativo della proprietà, in quanto collegata, sotto il profilo soggettivo, al suo carattere generale, concernente tutti i cittadini, in quanto proprietari di determinati beni che si trovino in una determinata situazione e non per le loro qualità e condizioni, e, dal punto di vista oggettivo, al fatto di gravare su immobili individuati a priori per categoria.

Oggetto:
vincoli urbanistici ed edificabilità –> fasce di rispetto e distanze legali –> fasce di rispetto –> indennizzabilità

Sintesi:
Il vincolo di inedificabilità derivante dalla fascia di rispetto cimiteriale, ancorché reso concretamente applicabile in conseguenza della destinazione di interesse pubblico data alla parte sottratta al privato, non arreca ai proprietari in via specifica alcun deprezzamento del quale debba tenersi conto in sede di determinazione del valore dell’immobile, facendo difetto il nesso di causalità diretto sia con l’ablazione, sia con l’esercizio del pubblico servizio cui l’opera è destinata.

Estratto:
« La sussistenza di detto vincolo legale d’inedificabilità, ritenuta in più occasioni legittima dalla Corte Cost. ha carattere conformativo della proprietà, in quanto collegata, sotto il profilo soggettivo, al suo carattere generale, concernente tutti i cittadini, in quanto proprietari di determinati beni che si trovino in una determinata situazione e non per le loro qualità e condizioni, e, dal punto di vista oggettivo, al fatto di gravare su immobili individuati a priori per categoria (cfr. Corte Cost. n. 133/1971; n. 79/1971; n. 63/1970). La presenza del vincolo, ancorchè reso concretamente applicabile in conseguenza della destinazione di interesse pubblico data alla parte sottratta al privato, non arreca ai proprietari in via specifica alcun deprezzamento del quale debba tenersi conto in sede di determinazione del valore dell’immobile, facendo difetto il nesso di causalità diretto sia con l’ablazione, sia con l’esercizio del pubblico servizio cui l’opera è destinata (Cass., 22 marzo 2013, n. 7228; Cass., 29 novembre 2006, n. 25346). Tale conclusione non contrasta con il principio secondo cui l’indennità deve essere determinata mantenendo un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e gli imperativi di salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo, affermato dalla CEDU, che tuttavia non ha affatto imposto di valutare tutti i terreni senza distinguere tra quelli edificatori e quelli che tali non sono, sicchè la relativa violazione, che, muove da diverso presupposto, è insussistente. »