Aree inedificabili: sì al tertium genus, no alla vocazione edificatoria

Per i suoli non aventi natura edificatoria, e proprio allo scopo di assicurare il ragionevole legame dell’indennità con il valore di mercato del bene ablato, garantito dall’art. 1 del Protocollo allegato alla Convenzione europea nell’interpretazione offerta dalla Corte EDU, vige il principio secondo cui rivestono valore a fini indennitari le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative.

Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza n.19758 del 09/08/2017
Relatore: Maria Giovanna Concetta Sambito
Presidente: Maria Cristina Giancola

Oggetto:
indennità di espropriazione e di occupazione –> indennità di esproprio –> parametro legale vigente –> sopravvivenza edificabilità

Sintesi:
Il generale criterio indennitario riferito al valore venale del bene non ha fatto venir meno la distinzione tra suoli edificabili e non edificabili, che va operata in ragione del criterio dell’edificabilità legale, in base agli strumenti urbanistici, al momento della vicenda ablativa.

Oggetto:
vincoli urbanistici ed edificabilità –> edificabilità –> bipartizione –> tertium genus

Sintesi:
Per i suoli non aventi natura edificatoria, e proprio allo scopo di assicurare il ragionevole legame dell’indennità con il valore di mercato del bene ablato, garantito dall’art. 1 del Protocollo allegato alla Convenzione europea nell’interpretazione offerta dalla Corte EDU, vige il principio secondo cui rivestono valore a fini indennitari le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative.

Estratto:
« 7. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il generale criterio indennitario riferito al valore venale del bene (introdotto a seguito delle sentenze n. 348 e 349 del 2007 e n. 181 del 2011, della Corte cost.) non ha fatto venir meno la distinzione tra suoli edificabili e non edificabili, che va operata in ragione del criterio dell’edificabilità legale, posto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5, bis, comma 3, tuttora vigente, e D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37, in base al quale un’area va ritenuta edificabile solo quando la stessa risulti così classificata dagli strumenti urbanistici, al momento della vicenda ablativa (Cass. 7987/2011; 9891/2007; 3838/2004; 10570/2003; sez.un. 172 e 173/2001). 8. Per i suoli non aventi natura edificatoria, e proprio allo scopo di assicurare il ragionevole legame dell’indennità con il valore di mercato del bene ablato, garantito dall’art. 1 del Protocollo allegato alla Convenzione europea nell’interpretazione offerta dalla Corte EDU, questa Corte (Cass. 14840/2013; 2605/2010; 21095 e 16537/2009) ha affermato il principio secondo cui rivestono valore a fini indennitari le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. »

Oggetto:
indennità di espropriazione e di occupazione –> indennità di occupazione –> durata –> dies ad quem

Sintesi:
L’indennità di occupazione va calcolata non fino al saldo, ma fino alla data del decreto di espropriazione.

Estratto:
« 12. Il quarto motivo del ricorso della Regione, con cui si censura per violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 22 bis e 50 la statuizione relativa all’indennità di occupazione d’urgenza, calcolata fino al saldo, invece che fino alla data del decreto di espropriazione, è fondato: come del resto riconosciuto espressamente dai controricorrenti, il credito per l’indennità di occupazione cessa alla data di emanazione del decreto ablativo (pronunciato il 30.7.2009). La sentenza va in parte qua cassata e, non essendo necessari accertamenti di fatto, può essere decisa in tal senso, nel merito. »