Alcune Commissioni Provinciali, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 181 del 2011, hanno “tirato i remi in barca”, cessando in sostanza il lavoro di aggiornamento annuale dei valori tabellari. Si tratta di un atteggiamento non condiviso dal Coordinamento, che sottolinea la doverosità della prosecuzione delle quantificazioni dei valori agricoli medi, ancora applicabili alle indennità aggiuntive di cui agli articoli 42 (fittavoli), 40.4, 37.9 del dPR 327/2001. Tali indennità aggiuntive costituiscono un onere finanziario rilevantissimo nella realizzazione di molte opere, come quelle lineari fuori dai tessuti urbani, e debbono continuare a fondarsi su valori aggiornati.
I v.a.m. sono pertanto ancora applicabili per legge, e ciò comporta la necessaria continuità della loro elaborazione.
Su un piano generale di opportunità di una loro elaborazione secondo criteri di affidabilità e metodologie appropriate, si evidenzia che i valori agricoli medi rappresentano tuttora un importante riferimento nel mondo estimativo e delle transazioni immobiliari, nonché per le stesse Autorità esproprianti che, seppure non più tenute ad applicarli in sede di determinazione dell’indennità provvisoria, possono senza dubbio tenerne conto su un piano parametrico e indicativo all’atto di approcciarsi ai valori agricoli effettivi.